Donazione con riserva dell'usufrutto per sè e dopo di sè per altri



L'art. 796 cod.civ., dettato in materia di donazione, dispone che è consentito al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e "dopo di lui, a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone", affrettandosi tuttavia a concludere "ma non successivamente". Sembrerebbe, prima facie, che il legislatore abbia introdotto un'ipotesi di usufrutto successivo, che prende vita all'atto dell'estinzione del diritto del primo usufruttuario.

La dottrina prevalente nota1 ritiene che la fattispecie debba esser così articolata:
  • donazione della nuda proprietà:
  • contestuale riserva del diritto di usufrutto per sé;
  • clausola di ulteriore riserva dell'usufrutto in favore di altro soggetto. Secondo la ricostruzione del fenomeno effettuata dalla giurisprudenza, si tratterebbe di una fattispecie costituita da due distinti negozi: un atto traslativo della nuda proprietà in favore del donatario ed un'offerta di donazione dell'usufrutto in favore del terzo. Quest'ultima non produrrebbe effetti fino a che non fosse sopraggiunta l'accettazione del terzo, da effettuarsi anteriormente alla morte del costituente (Cass. Civ., Sez. V, 7444/2019; Cass. Civ. Sez. II, 2899/75 ) nota2.

Discutibile è il significato della lettera dell'art. 796 cod.civ., nella parte in cui, dopo aver riferito che è consentito al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, precisa che questa possibilità della riserva è estesa "dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente".

Cosa significa "ma non successivamente"?

Questa espressione può infatti essere intesa sia nel senso che non risulta ammissibile che questa riserva si spinga fino a dar vita ad un ordine successivo ulteriore a quello di secondo grado, dove il primo riservatario è per l'appunto lo stesso costituente, oppure nel senso che, comunque, la riserva non può dar vita a nessun ordine successivo, dovendo il riservatario e le altre persone cui profitta la riserva essere considerati fin dall'inizio contemporaneamente attributari del diritto nota3.
Per dirimere i dubbi sarebbe stato meglio usare un avverbio come "non ulteriormente".

In ogni caso va posto in luce come il donante che si sia riservato l'usufrutto in forza della norma in esame non possa disporre mortis causa di tale diritto residuo, la cui durata è comunque commisurata a quella della propria vita, potendo eventualmente essa proseguire, ma soltanto in capo all'ulteriore soggetto identificato in sede di stipula della donazione (Cass. Civ., Sez. II, 20788/2015).

Note

nota1

Cfr. Torrente, La donazione, in Tratt.dir.civ. e comm., a cura di Cicu- Messineo, vol.XXII, Milano, 1956, p.228; Carnevali, in Comm.cod. civ., diretto da Cendon, vol. II, Torino, 1997, p.464.
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nota2

Parte della dottrina (Santoro Passarelli, in Dir. giur., 1948, p.247; Barbero, L'usufrutto e i diritti affini, Milano, 1952; Palazzo, voce Donazione, in Dig. disc. priv., Sez civ., p.438) vi scorge un'ipotesi di contratto a favore del terzo. Ne conseguirebbe che il donatario al quale viene trasferita la nuda proprietà, assumerebbe l'obbligo di costituire l'usufrutto alla morte del donante a favore di altra persona. In realtà è preferibile ritenere che intervengono due distinte donazioni sia nel caso che il donante riservi inizialmente per sè l'usufrutto, donandolo successivamente ad un terzo, sia nel caso che glielo doni immediatamente. In entrambe le situazioni non è perciò richiesto l'intervento del donatario della nuda proprietà, requisito necessario perchè si possa contemplare la fattispecie del contratto a favore del terzo ex art. 1411 cod. civ., mentre è necessario l'accettazione dei donatari perché possa perfezionarsi la fattispecie negoziale (Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 2002, p.827; Perchinunno, Il contratto di donazione, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994, pp.203-204).
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nota3

L'opinione prevalente (preferibile) è quella di considerare l'ipotesi contemplata dall'art. 796 cod. civ. come l'unica eccezione ammessa al principio del divieto dell'usufrutto successivo. Unico problema tuttora discusso è quello relativo alla possibilità da parte del donante di riservare l'usufrutto a favore di terzi indeterminati. La conclusione della donazione richiede infatti l'accettazione del destinatario della proposta attributiva. Tale eventualità appare praticabile soltanto per il tramite di una donazione modale: il donante trasferisce la proprietà del bene al donatario che si obbliga a costituire l'usufrutto a favore della persona che sarà successivamente indicata. Cfr. Pugliese, Usufrutto, uso e abitazione, in Tratt.dir.civ.it., p.204 e Carnevali, Le donazioni, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, vol.VI, p.474. L'esigenza di determinare l'altro contraente non consente altresì la riserva di usufrutto a favore degli eredi anche qualora siano stati nominativamente designati. Tale designazione infatti non esclude il potere del donante di revoca della vocazione ereditaria. In virtù di questo potere si configurerebbe una donatio mortis causa vietata dal nostro ordinamento. L'unica eccezione ammissibile riguarderebbe una riserva a favore dei legittimari, in quanto soggetti necessariamente chiamati a succedere: la loro determinazione tuttavia non potrà che aversi al momento dell'apertura della successione (Torrente, La donazione, cit., p.231).
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Bibliografia

  • BARBERO, L’usufrutto e i diritti affini, Milano, 1952
  • CARNEVALI, Commentario Cendon, II, 1997
  • PALAZZO, Donazione, Torino, Dig.disc.priv. sez.civ., 1991
  • PERCHINUNNO, Il contratto di donazione, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, II, 1994
  • PUGLIESE, Usufrutto uso e abitazione, Torino, Tratt.dir.civ.it.diretto da Vassalli, 1972
  • SANTORO PASSARELLI, Dir.giur., 1948.

Formulari clausole contrattuali


Prassi collegate

  • Quesito n. 408-2015/C, Divisione e usufrutto successivo
  • Quesito n. 114-2015/T, Donazione immobili ad uso diverso dell’abitazione – riserva di usufrutto per sé e dopo si sé per il coniuge
  • Quesito n. 279-2014/C, Usufrutto successivo e donazione con riserva di usufrutto
  • Quesito n. 131-2014/A, USA (New Jersey) – donazioni: legge applicabile e tutela dei legittimari
  • Quesito n. 188-2011/C, Sostituzione fedecommissaria nella donazione
  • Quesito n. 241-2007/T, Determinazione della base imp. imposta di reg. di negozio di costituzione di usufrutto sottoposto a condizione sospensiva
  • Quesito n. 91-2006/I, Usufrutto successivo su quote di partecipazione in società di persone

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