Tribunale di Lecce del 2008 (18/03/2008)


I La l. n. 1966/1939 non contiene alcuna disciplina del negozio fiduciario. Il Tribunale ritiene che si tratti di un vero e proprio mandato.II La l. n. 310/1993 ha modificato il regime di circolazione dei titoli di partecipazione in società di capitali imponendo per le quote di società a responsabilità limitata l'atto pubblico o la scrittura privata. Tuttavia, l'intestazione alla società fiduciaria non comporta alcun "trasferimento".III Pur vigendo il principio di tipicità delle iscrizioni e nessuna norma disciplinando l'iscrizione della rinuncia al mandato da parte della società fiduciaria, tuttavia la richiesta della società fiduciaria di iscrivere, nella latitanza del fiduciante, l'avvenuta rinuncia, va accolta sulla scorta dell'art. 2470, comma II, applicato in via analogica.

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