Ancora in materia di contratto preliminare di preliminare. Tocca al giudice valutare se il contratto sia suscettibile di produrre gli effetti di cui all’art. 2932 cod.civ. ovvero effetti meramente obbligatori. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 31188 del 28 novembre 2019)

In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Cassazione si pronuncia ancora una volta a favore dell’ammissibilità del preliminare di preliminare, ammettendo implicitamente che l’elemento causale dello stesso si sostanzi nel consentire che dall’accordo sortiscano effetti meramente obbligatori. In altri termini, mentre l’efficacia tipica del contratto preliminare consiste nell’attitudine dello stesso a sfociare in una pronunzia costitutiva ex 2932 cod.civ. che tenga luogo dell’atto traslativo non perfezionato, il mero preliminare di preliminare produrrebbe l’effetto di obbligare le parti ad addivenire successivamente ad un’ulteriore negoziazione avente natura preliminare.

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