Quando sorge il diritto del mediatore alla provvigione? Il preliminare di preliminare non è sufficiente. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 32066 del 5 novembre 2021)

Per il diritto del mediatore alla provvigione dall’intervenuta conclusione dell’affare, ai fini della relativa insorgenza, non è sufficiente un accordo preparatorio, destinato a regolamentare il successivo svolgimento del procedimento formativo del programmato contratto definitivo. Per riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 cod.civ., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va invece escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare in cui sia stato stipulato un "preliminare di preliminare", costituente un contratto a effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod.civ. in caso di inadempimento che, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace e non nulla per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima tuttavia la parte non inadempiente a esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto a invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell’autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell’accordo interlocutorio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il preliminare di preliminare non basta per far reputare concluso l' "affare": questo è il senso della pronunzia in considerazione che ha escluso, conseguentemente, l'insorgenza del diritto alla provvigione in capo al mediatore. Giova qui rammentare come la nozione stessa di "preliminare di preliminare" abbia conosciuto una elaborazione tormentata. Dapprima ritenuto accordo privo di causa e, conseguentemente, nullo (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 8038/09), successivamente ne è stata riconosciuta la legittimità, ogniqualvolta la negoziazione fosse intesa ad assicurare una qualche valenza vincolante tra le parti (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 23736/2020), le quali avessero inteso quantomeno dar vita ad un obbligo, seppure non dotato della coercibilità tipica del contratto preliminare (Cass. Civ., Sez. Unite, 4628/2015; cfr. anche, successivamente, Cass. Civ., Sez. II, 31188/2019). Ed è proprio questo il punto: poichè dal preliminare di preliminare non scaturisce alcuna coercibilità in ordine all'instaurazione del contratto definitivo, non si potrà concludere che si sia concluso alcun "affare" in dipendenza dell'azione del mediatore. Nessun affare concluso, nessuna provvigione maturata.

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