Preliminare di preliminare di divisione avente ad oggetto un bene in comunione pro indiviso. Litisconsorzio necessario? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6727 dell'8 marzo 2019)

In caso di stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, avente ad oggetto la vendita di un bene in comunione "pro indiviso", sussistono i presupposti dell'obbligazione solidale passiva, cosicché la domanda di risarcimento del danno per inadempimento può essere proposta dal promissario acquirente nei confronti anche di uno solo dei comproprietari, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. ha confermato la pronunzia che aveva escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dai promissari acquirenti nei confronti di uno solo dei comproprietari dell'immobile. Costui aveva perfezionato un contratto preliminare di preliminare di vendita (sull'ammissibilità del quale cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 4628/2015; Cass. Civ., Sez. VI-II, 7868/2019) soltanto nomine proprio, ma anche in rappresentanza degli altri comproprietari, in forza di procura speciale conferita da questi ultimi.

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