Le norme di governo e l'ordinamento interno delle associazioni non riconosciute



Rammentando la nozione di articolazione organica che qualifica le entità dotate di personalità giuridica, è possibile osservare che anche per le associazione non riconosciute appare difficilmente prospettabile un modello strutturale che prescindesse da una ripartizione interna di attribuzioni.

Come ipotizzare l'assenza di un organo esecutivo, di una funzione deliberante non demandata ad un'assemblea, formata da tutti gli associati ?

Si deve notare che, non a caso, il codice civile non fa mai menzione negli artt. 36 , 37 e 38 cod. civ. di un'assemblea o di un organo amministrativo.

La prima delle norme citate sembra ispirata alla massima libertà, rimettendo agli accordi degli associati l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'ente. Nonostante ciò anche in giurisprudenza appare essenziale il riferimento ad una struttura organizzativa basata su una pluralità di organi (Cass. Civ. Sez. I, 5791/1981 ) nota1.

L'ineliminabilità di un'assemblea e di un amministratore si sostanzia nell'inderogabilità di alcune loro rispettive attribuzioni. Per l'assemblea si tratta delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, della nomina e la revoca degli amministratori, dell'approvazione del bilancio annuale, dello scioglimento anticipato. Deve invece ritenersi riservata all'organo amministrativo una competenza esclusiva per ciò che riguarda le decisioni operative, relative al compimento di singoli atti. La valenza dell'art. 36 cod. civ. è comunque quella di rendere ammissibili anche configurazioni o ripartizioni di funzioni tra gli organi differenti rispetto a quelle proprie delle associazioni riconosciute (Pretura di Roma, 30 settembre 1985 ; Pretura di Roma, 08 aprile 1985 ).

Note

nota1

In dottrina si confrontino p.es. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p. 245; Calvi, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. I, Torino, 1997, p. 182; Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p. 344. Quest'ultimo invero, pur parlando sia di assemblea che di amministratori, sembra ritenere necessaria ed essenziale solamente l'esistenza della prima.
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Bibliografia

  • CALVI, Milano, Comm.cod.civ. dir,da Cendon, I, 1990

Prassi collegate

  • Quesito n. 259-2017/I, Associazione professionale e clausola sulla determinazione della partecipazione

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