Associazioni non riconosciute e scadenza dei poteri di colui che ne ha la rappresentanza: opera la prorogatio? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24214 del 30 settembre 2019)

In tema di associazioni non riconosciute, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell'ente permangono in carica, in applicazione analogica dell'art. 2385 cid.civ. e salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto o dall'assemblea, fino alla sostituzione dei loro componenti, dovendosi presumere che tale "perpetuatio" sia conforme all'interesse dei membri di dette associazioni perché volta a consentire il normale funzionamento delle stesse.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, quest'ultima ha ritenuto che il soggetto già titolare del potere di agire in giudizio in nome di un'associazione sindacale non decadesse dalla carica per il sol fatto della sopravvenuta scadenza del termine per il quale era stato nominato. Facendo difetto norme statutarie o deliberazioni assembleari che disponessero in maniera differente, deve pertanto ritenersi che operi la prorogatio, espressione più generale del principio di cui all'art. 2385 cod.civ..

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