Cass. civile, sez. II del 1982 numero 456 (23/01/1982)


In tema di possesso di beni immobili, la certezza della data e la trascrizione non sono requisiti indispensabili per l'idoneità del titolo a determinare l'accessio possessionis, essendo sufficiente, a norma del secondo comma dell'art.. 1146 cod. civ., la forma scritta, richiesta per i contratti traslativi di diritti reali immobiliari, salva, peraltro, la necessità che il titolo stesso sia valutato anche sotto il profilo della sua attendibilità, oltre che dell'idoneità astratta, allorché la sua autenticità sia oggetto di espressa contestazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1982 numero 456 (23/01/1982)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti