Cass. civile, sez. II del 1976 numero 1407 (21/04/1976)


Gli istituti della successione e dell'accessione, disciplinati in relazione al possesso dell'art. 1146 cod. civ., non sono applicabili alla detenzione: invero, costituendo la detenzione di un determinato bene manifestazione di facoltà proprie di un rapporto obbligatorio, una successione sia a titolo universale che particolare può ipotizzarsi solo nel rapporto medesimo, ove la natura di esso lo consenta. (Nella specie, deceduto il comodatario di un immobile adibito ad uso di abitazione, ed immessosi in esso il di lui erede, il giudice del merito qualificava questi successore nella detenzione del de cuius e, in mancanza di un atto di interversio possessionis, ne rigettava la domanda di intervenuta usucapione del bene. La suprema corte ha cassato la sentenza, enunciando il principio di cui in massima).

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