63 - Rappresentanza dei soci nelle assemblee di srl


Massima

22 novembre 2005

L'atto costitutivo o lo statuto della s.r.l. possono disciplinare la facoltà del socio di farsi rappresentare in assemblea , sia per escluderla del tutto, sia determinando ampiezza, limiti, requisiti e forma della delega, non essendo applicabile l'art. 2372 cod. civ. e salve le norme di diritto comune in tema di rappresentanza.
Pertanto, in assenza di espressi divieti contenuti nell'atto costitutivo o nello statuto, il socio di una s.r.l. può delegare un componente dell'organo amministrativo o di controllo o un dipendente della società o una società da questa controllata o un componente dell'organo amministrativo o di controllo o un dipendente di questa.

Motivazione

Nel testo vigente prima della riforma, il secondo comma dell'art. 2486 cod. civ. inerente le "Deliberazioni dell'assemblea" faceva espresso richiamo alla normativa in tema di società per azioni e segnatamente all'art. 2372 cod. civ. che a sua volta prevedeva un assoluto divieto di conferimento di rappresentanza, nelle assemblee, agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società.

Nella sua attuale stesura il corrispondente art. 2479-bis cod. civ., al secondo comma, fa esclusivamente un richiamo al n. 2 del primo comma dell'art. 2478 cod. civ., che disciplina, fra l'altro, la conservazione della "documentazione", non facendo più alcun richiamo alla disciplina specifica delle società per azioni e nulla disponendo in ordine ai limiti, alle forme ed alla revocabilità della delega, al destinatario, alla sostituibilità del delegato ed in particolare circa i divieti di conferimento di rappresentanza nelle assemblee agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società.

La problematica in esame deve essere affrontata allora sia dal punto di vista della previsione normativa, sia dal punto di vista della "ratio legis".

Questa evoluzione normativa va letta alla luce di quanto previsto dall'art. 3 l. 366/2001 (c.d. "Legge delega") che dispone che "la riforma della disciplina delle società a responsabilità limitata sia ispirata fra l'altro anche ad un principio generale che preveda un ampia autonomia statutaria" ed "in particolare che la riforma sia ispirata fra l'altro anche ad un principio che preveda il riconoscimento di un ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative ed ai procedimenti decisionali della società . ". Pertanto, dinnanzi ad un tal principio ispiratore, incentrato sulla massima libertà ed autonomia statutaria, la mancanza di un espresso divieto impedisce il ricorso sia all'analogia sia al concetto di fisionomia tipica di un istituto giuridico in forza del quale risalire alla regolamentazione della fattispecie (espressamente disciplinata solo per le società per azioni). Oltretutto se la ratio sottesa alla norma limitativa di cui all'art. 2372 cod. civ. è "la prevenzione di possibili abusi degli amministratori di società per azioni mediante incetta di deleghe per creare maggioranze artificiali ed ottenere un'influenza maggiore della loro eventuale partecipazione azionaria, affrancandosi da ogni effettivo controllo dell'assemblea e ponendosi nella condizione di perseguire una propria politica contrapposta a quella dei soci-investitori detentori del capitale", la stessa non è sostenibile per le società a responsabilità limitata. Infatti, in tali tipi di società, la figura del "socio-imprenditore" sostituisce quella del "socio-investitore" garantendo un maggior controllo sull'attività sociale ed una maggiore coscienza della vita della società che fugano così ogni astratto pericolo d'incetta di voti.

Starà quindi alle norme di funzionamento contenute nell'atto costitutivo o nello statuto della società a responsabilità limitata, regolamentare compiutamente la facoltà da parte del socio, di delega alla partecipazione alle assemblee sino ad arrivare ad escluderla completamente o a richiamare in toto la disciplina delle società per azioni.

Va fatta avvertenza che, laddove lo statuto dovesse contenere, come norma residuale, un generico richiamo all'intero corpo normativo della società per azioni (del tipo "per quanto qui non espressamente disciplinato valgono le norme in tema di società per azioni") la mancanza di una specifica regolamentazione della rappresentanza dei soci nelle assemblee farebbe rientrare in gioco l'art. 2372 cod. civ..

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