Codice Civile art. 2478


LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:
1) [il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci];
(Numero abrogato dalla lettera a) del comma 12-septies dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, con la decorrenza indicata nel comma 12-undecies dello stesso articolo 16)
2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;
3) il libro delle decisioni degli amministratori;
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell'articolo 2477.
(Numero così modificato dal comma 27 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477.".)
2. I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori e il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei sindaci.
(Comma così modificato prima dalla lettera b) del comma 12-septies dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, con la decorrenza indicata nel comma 12-undecies dello stesso articolo 16 e, successivamente, dal comma 27 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
3. I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
(Il Capo VII del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo VII, comprendente gli articoli da 2462 a 2483, dall'art. 3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

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