43 - Quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria di spa in seconda convocazione



Massima

19 novembre 2004

Il terzo comma dell'art. 2369 cod. civ. - nella parte in cui dispone che l'assemblea straordinaria di seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea - mira a ridurre il quorum deliberativo previsto per la prima convocazione e non può in nessun caso portare ad un innalzamento dello stesso. Conseguentemente, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, deve ritenersi comunque sufficiente in seconda convocazione una maggioranza pari ad oltre la metà del capitale sociale, quand'anche essa non raggiungesse i due terzi del capitale presente in assemblea.

Motivazione

La convocazione dell'assemblea in seconda convocazione costituisce un obbligo per gli amministratori e ha come necessario presupposto che, sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea di prima convocazione, non sia stato possibile deliberare.

Il legislatore per favorire il funzionamento della società, che non ha potuto deliberare in prima convocazione perché i presenti non rappresentavano la quota di capitale richiesta per la regolare costituzione della società o perché i voti a favore non hanno raggiunto il quorum deliberativo previsto dalla legge, prevede nuove regole relative ai quorum deliberativi e/o costitutivi.

Talvolta le regole di calcolo dettate dal legislatore sono omogenee a quelle previste per la prima convocazione (è il caso dei quorum costitutivi previsti per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio in cui varia solo la percentuale di presenze richieste che scende dalla metà a "oltre il terzo"), tal altra vengono adottate regole di calcolo non omogenee (è il caso dei quorum richiesti per le assemblee straordinarie in cui in prima convocazione è previsto solo un quorum deliberativo ("più della metà del capitale sociale"), mentre in seconda convocazione è richiesto un quorum costitutivo ("oltre un terzo del capitale sociale") e un quorum deliberativo commisurato non al capitale sociale ma alla quota di capitale rappresentata in assemblea ("almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea").

Quest'ultima regola, se applicata senza tener conto degli scopi previsti dal legislatore con la previsione della seconda convocazione, porterebbe, in certi casi, al risultato di elevare in seconda convocazione i quorum richiesti per la prima (se ad esempio alla assemblea straordinaria di seconda convocazione fossero intervenuti tutti i soci il quorum deliberativo richiesto risulterebbe dei 2/3 dell'intero capitale sociale e cioè di oltre il 66,6 per cento!)

Una interpretazione teleologica della norma che faccia leva sulla funzione dell'assemblea di seconda convocazione porta ad escludere tale conclusione.

Infatti non può attribuirsi alla previsione del terzo comma dell'art. 2369 cod. civ. nella parte in cui prevede, per le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il quorum deliberativo previsto per la assemblea straordinaria di seconda convocazione (due terzi della quota di capitale rappresentata in assemblea), la funzione di avere introdotto una "minoranza di blocco" che subordinerebbe l'assunzione della deliberazione alla inesistenza di una minoranza contraria di oltre un terzo perché una tale previsione, per avere un senso, dovrebbe riguardare anche il quorum deliberativo richiesto per la prima convocazione, altrimenti la maggioranza che non può deliberare in seconda finirebbe per deliberare sempre in prima convocazione.

Le conclusioni raggiunte trovano poi conferma nella disposizione del quinto comma dell'art. 2441 cod. civ. che nel prevedere la possibilità che, quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale prevede, per l'assunzione di questa delibera, un quorum deliberativo di prima e seconda convocazione pari a "oltre la metà del capitale sociale".

Ciò dimostra che per l'assunzione di deliberazioni di assemblee straordinarie di seconda convocazione diverse dalla esclusione del diritto di opzione e sicuramente meno rilevanti per gli interessi degli azionisti di minoranza il legislatore non può avere voluto richiedere, nel caso di rilevante partecipazione dei soci, maggioranze maggiori di quelle richieste per l'assemblea in prima convocazione.

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