Vendita dello stesso immobile a soggetti diversi: conseguenze della prevalenza dell'atto cronologicamente successivo, tuttavia trascritto per primo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7314 del 22 marzo 2017)
La vendita successiva, trascritta, ad un terzo dello stesso bene immobile già venduto, ma con atto non trascritto, costituisce inadempimento all'obbligo contrattuale che il venditore implicitamente assume nei confronti del primo compratore allorché esprime la volontà di trasferirgli la piena ed esclusiva disponibilità della cosa - impedita, invece, dalla seconda alienazione della medesima - che, pertanto, legittima la domanda di risoluzione del primo contratto nel termine prescrizionale ordinario, decorrente dal secondo trasferimento.