Valore della quietanza riferita alla consegna di assegno bancario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1572 del 22 gennaio 2019)

La dichiarazione rilasciata al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal "nomen" che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nell'occasione di una vendita immobiliare viene dato atto della corresponsione di un assegno bancario a pagamento del prezzo del trasferimento del bene, rilasciandosi quietanza. Cosa dire dell'ipotesi in cui l'assegno risulti successivamente emesso in difetto della relativa provvista? La S.C. ha negato la valenza di quietanza liberatoria alla predetta dichiarazione, la cui efficacia deve intendersi limitata alla prova dell'intervenuto ricevimento del titolo di credito. Altra cosa è la quietanza liberatoria, la quale ha ad oggetto la constatazione dell'insussistenza del credito in esito al ricevimento di denaro e non di un mero titolo di credito. Correttamente si sarebbe dovuto quantomeno fare riferimento nell'atto alla clausola "salvo buon fine".

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