Imputazione del pagamento



Il debitore può avere più debiti della stessa specie (ad esempio di denaro) nei confronti del medesimo creditore. Quando egli esegue un pagamento che non li ricomprende tutti, viene in considerazione il problema di quale tra i debiti debba considerarsi estinto e quale ancora in vita (Cass. Civ. Sez. II, 12938/93).
La cosa può essere rilevante sotto vari profili. Si pensi al diverso tasso di interesse applicato, alla diversa consistenza delle garanzie che assistono il credito, al fatto che una obbligazione sia civile (dunque coercibile) ed una naturale, provvista di azione (Cass. Civ. Sez. III, 3971/76).

L'art. 1193 cod. civ. a tal proposito riconosce al debitore nota1 la facoltà di dichiarare, nel momento in cui paga, quale debito intende soddisfare nota2. In difetto di questa indicazione vengono approntati criteri residuali nota3, attinenti al pagamento volontario, dunque inapplicabili alla diversa ipotesi di espropriazione forzata (Cass. Civ. Sez. II, 238/97 ). Il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito nota4 ; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. L'operatività della norma richiede, evidentemente, che vi sia una pluralità di rapporti obbligatori, non potendo, conseguentemente, rinvenire applicazione quando sussista un unico debito (Cass. Civ., Sez. II, 22639/2013). Sussiste tale pluralità di rapporti debitori nel caso del condomino che esegua un pagamento per spese condominiali afferenti ad una pluralità di esercizi: in tale ipotesi egli ha la possibilità di indicare specificamente quale sia il rapporto da estinguere, evitando che il pagamento si riferisca a crediti relativi a spese contestate (Cass. Civ., Sez. II, 5038/2013).

Qualora nemmeno con l'ausilio di queste regole si riuscisse a determinare l'imputazione del pagamento, essa va infine fatta proporzionalmente rispetto ai vari debiti nota5 .

Esistono, in ogni caso, limiti alla facoltà da parte del debitore di liberamente imputare il pagamento effettuato. Ai sensi dell'art. 1194 cod. civ. costui non può, in difetto di consenso del creditore, imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese. Inoltre il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi (art. 1194 , II comma, cod. civ.). Tocca al debitore dar conto dell'eventuale consenso del creditore relativamente ad un differente criterio di imputazione, come per l'appunto quello di decrementare il capitale (Cass. Civ. Sez. III, 15053/03 ).

Ai sensi dell'art. 1195 cod. civ. , nell'ipotesi in cui il creditore, ricevendo una somma a pagamento, abbia rilasciato una quietanza, accettata dal debitore, nella quale il creditore stesso abbia dichiarato di imputare il pagamento ricevuto ad un determinato debito da lui indicato, il debitore non può pretendere un'imputazione diversa nota6. Quando invece nessuna delle parti abbia compiuto un'imputazione, tornano a valere i criteri sussidiari di cui all'art. 1193 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. III, 5707/82 ).

Note

nota1

Anche Ulpiano, in D. 46.3.1, riconosceva al debitore il potere di decidere quale debito intendeva adempiere.
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nota2

Secondo Giorgianni, Pagamento (dir.civ.), in Nsso.Dig.it., vol. XII, 1968, p. 328, questa disciplina appare orientata nel senso di favorire il debitore, il cui interesse è considerato prevalente. Conforme Natoli, L'attuazione del rapporto obbligatorio, in Tratt. dir. civ., vol. II, Milano, 1984, p. 145.
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nota3

La giurisprudenza sottolinea il carattere suppletivo della norma e afferma la prevalenza della volontà delle parti sui criteri legali: v. p.es. Cass. Civ. Sez. III, 1492/73 , la quale ha affermato che le norme sull'imputazione legale del pagamento hanno carattere suppletivo, prevalendo su di esse la volontà espressa dal debitore, salvo il disposto dell'art. 1194 cod. civ. relativo all'imputazione dal pagamento agli interessi.
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nota4

Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza in questo caso rileverebbero le garanzie in senso tecnico, reali e personali (Cass. Civ. Sez. I, 3708/83 ). La maggiore o minore garanzia dovrebbe essere valutata soltanto in base alla preminenza del titolo.
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nota5

Giorgianni, Pagamento (diritto civile), in Scritti minori, Napoli, 1988, p. 753, individua in questo criterio una deroga al principio ex art. 1181 cod. civ. per il quale il creditore può rifiutare l'adempimento parziale. Conformi Di Majo, Pagamento (dir.civ.), in Enc. dir., vol. XXI, p. 567; Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 345.
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nota6

In tal senso Breccia, Obbligazioni, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1991, p. 568; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, pp. 111 e 112.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • DI MAJO, Pagamento (diritto civile), Enc.dir., XXI
  • GIORGIANNI, Pagamento, Napoli, Scritti minori, 1988
  • GIORGIANNI, Pagamento, N.sso Dig. it., XII, 1968
  • NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio: il comportamento del debitore, Milano, Tratt.dir.civ. diretto da Cicu - Messineo, II, 1984

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