Usucapione del bene ereditario da parte del coerede contitolare pro quota? (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 32413 del 3 novembre 2022)

Il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.

Commento

(di Daniele Minussi)
In senso assolutamente analogo alla decisione in commento si veda già Cass. Civ., Sez. II, 9359/2021. Giova premettere come già la Cassazione ( Cass. Civ., Sez. II, 22444/2019) avesse messo a fuoco che, in siffatta situazione, il mutamento di animus da parte del (com)possessore che invoca l'acquisto per usucapione non può essere esattamente assimilato all'interversione del possesso, pur risultandone assai affine. La differenza è qualitativa: nell'interversione infatti la detenzione muta in possesso, mentre nel caso in considerazione si verificherebbe un ampliamento quantitativo di un possesso che è già tale, ma originariamente limitato ad una quota del bene.
Nel caso specifico veniva in considerazione un bene già nella disponibilità di uno soltanto dei coeredi. La S.C. ha escluso che potesse costituire fondamento di un acquisto per usucapione la mera circostanza che l'acquisto dell'intero da parte del coerede che avesse continuato ad averne la disponibilità esclusiva potesse basarsi soltanto sull'atteggiamento di inerzia degli altri coeredi, essendo necessario un elemento ulteriore. Anche se non è necessaria l'interversione del possesso, tuttavia occorre, ai fini dell'usucapione, una forma di godimento tale da manifestare in maniera non equivoca l'esclusione dell'altrui compossesso.

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