Usucapibilità della servitù e requisito dell'apparenza. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 11834 del 6 maggio 2021)

Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l’esistenza di una strada o di un percorso all’uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è sufficiente, ai fini dell'apparenza delle opere, che esse siano visibili e permanenti, ma devono altresì essere finalizzate all'esercizio della servitù, vale a dire inequivocamente destinate a costituire un peso per il fondo servente ed un correlato vantaggio per quello dominante. Questo è il principio ribadito della S.C. con la pronunzia in commento: non basta dunque, in tema di servitù di passaggio, la constatazione dell'esistenza di una strada, ma l'evidenza che la stessa sia stata realizzata allo scopo di consentire l'accesso al fondo asseritamente dominante.

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