Trasformazione regressiva di società di capitali in società semplice. Fallimento entro l'anno dall'iscrizione nel registro speciale ex art. 2 DPR 1999/558. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 10302 del 29 maggio 2020)

Nell'ipotesi di trasformazione regressiva di una società di capitali in società semplice, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese e di iscrizione di quella scaturente dalla trasformazione nel registro speciale di cui all’art. 2 del D.P.R. 14 novembre 1999, n. 558, la decorrenza del termine annuale di cui all’articolo 10 della legge fallimentare va calcolato a far tempo dalla detta cancellazione, con conseguente iscrizione nel predetto registro speciale.
In tema di fallimento, il principio emergente dalla sentenza 21 luglio 2000, n. 319 e dalle ordinanze 7 novembre 2001, n. 361 e 11 aprile 2002, n. 131 della Corte Costituzionale, secondo cui il termine di un anno dalla cessazione dell’attività, prescritto dall’art. 10 della legge fallimentare ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, anziché dalla definizione dei rapporti passivi, non esclude l’applicabilità del predetto termine anche alle società non iscritte nel registro delle imprese, nei confronti delle quali il necessario bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezze delle situazioni giuridiche impone d’individuare il dies a quo nel momento in cui la cessazione dell’attività sia stata portata a conoscenza dai terzi con mezzi idonei, o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco il tema della possibilità che sia emessa pronunzia dichiarativa di fallimento anche in relazione ad una società semplice, che, come tale, non vi sarebbe sottoposta, quando la relativa forma giuridica sia stata assunta all'esito di procedimento di trasformazione regressiva rispetto all'originaria forma sociale avente oggetto commerciale. L'anno entro il quale può essere pronunciato il fallimento decorre infatti dalla data della cancellazione dal registro delle imprese (al quale sono iscritte solo le società che hanno ad oggetto un'attività commerciale, dunque fallibili).

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