Trascrizione della domanda di simulazione relativa quanto al prezzo di acquisto di bene immobile. Abuso del diritto? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1752 del 24 gennaio 2018)

Può essere trascritta ogni domanda di accertamento della simulazione dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili, non rilevando né la distinzione tra simulazione assoluta e relativa né, all'interno di quest'ultima, tra simulazione relativa attinente ai soggetti del contratto (c.d. interposizione fittizia di persona) e simulazione relativa concernente altri elementi negoziali.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronuncia afferma una serie di proposizioni invero del tutto scontate: nessuno potrebbe invero revocare in dubbio che sia trascrivibile ai sensi del n.4 dell'art. 2652 cod.civ. qualsiasi domanda intesa a far valere la simulazione di un contratto afferente a diritti reali immobiliari, tanto nell'ipotesi in cui riguardi una fattispecie di simulazione assoluta, quanto relativa e, in quest'ultimo caso, in riferimento o all'aspetto soggettivo (interposizione fittizia) o a quello soggettivo (quanto al prezzo, ad esempio, proprio come nel caso concreto). Ciò premesso, la vertenza aveva ad oggetto la misura del prezzo. Chi agiva in giudizio sosteneva che fosse simulato, dovendo essere considerato vero e reale quello indicato nel contratto preliminare. La resistente, dopo esser risultata soccombente, si era ulteriormente opposta alla ulteriore domanda volta a recuperare la parte di prezzo non versata, a propria volta deducendo di essere stata lesa per effetto della condotta consistente nella trascrizione della domanda giudiziale, ciò che le aveva impedito di vendere il bene ad un terzo. Donde, a suo dire, la natura "abusiva" della trascrizione. La S.C., nel fare giustizia della bizzarra tesi, rilevava come la richiesta della formalità potesse essere considerata quale abuso del diritto qualora fosse stata effettuata al solo scopo di nuocere alla controparte.

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