Straordinaria efficacia sanante del rilascio della concessione in sanatoria seguito dalla convalida dell'atto pur dichiarato nullo per abusi edilizi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22561 del 16 ottobre 2020)

In tema di abusivismo edilizio, l'art. 2, comma 57, della l. n. 662 del 1996, rende operante, a seguito del rilascio della concessione in sanatoria di cui all'art. 39 della l. n. 724 del 1994, la regola della retroattività della convalida del negozio traslativo del quale non sia stata dichiarata la nullità con sentenza passata in giudicato; ove, al contrario, detta nullità sia stata dichiarata con sentenza irrevocabile e trascritta, alle parti è consentito di conferire efficacia retroattiva alla sanatoria, salvi gli effetti della trascrizione a favore dei terzi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La legge finanziaria '96 (art. 2, comma 57 della Legge 662/96) ebbe ad introdurre un'ipotesi di sanatoria ulteriore nella materia urbanistica rispetto a quella di cui all'art. 40 della Legge 47/85) riferita agli atti tra vivi di cui già all'abrogato art. 17 della citata Legge 47/85 (sostituito dall'46 del T.U. in materia urbanistica 380/01), che siano stati dichiarati nulli con sentenza passata in giudicato e trascritta. L'intervenuto rilascio della concessione in sanatoria produce l'effetto di validare ope legis gli atti che avrebbero potuto essere oggetto di una pronunzia di nullità. Tuttavia neppure l'eventuale l'intervento di una sentenza dichiarativa della nullità costituirebbe ostacolo alla stipulazione (questa volta in esito al raggiungimento di un accordo tra le parti) di un atto di sanatoria che avrebbe quale effetto quello di operare retroattivamente, eliminando la causa invalidante. L'unico limite alla sanabilità dell'atto, in tale ipotesi, sarebbe costituito dalla eventuale trascrizione effettuata a favore di terzi.

Aggiungi un commento