Sanatoria retroattiva degli atti dichiarati nulli con sentenza passata in giudicato e trascritta



La legge finanziaria '96 (art. 2, comma 57 della Legge 662/96) ha introdotto un'ipotesi di sanatoria (che si pone come ulteriore nella materia urbanistica rispetto a quella di cui all'art. 40 della Legge 47/85) riferita agli atti tra vivi di cui già all'abrogato art. 17 della citata Legge 47/85 (sostituito dall'46 del T.U. in materia urbanistica 380/01), che siano stati dichiarati nulli con sentenza passata in giudicato e trascritta.

E' infatti previsto che, "a seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'art. 46 del T.U. 380/01 (già art. 17 L. 47/85) e del II comma dell'art. 40 della Legge 47/85. non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al II comma dell'art. 40 Legge 47/85 , sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. In giurisprudenza si veda Cass. Civ. Sez. II, 22561/2020.
Dal tenore letterale della norma si evince, da un lato, che il fatto del rilascio della concessione in sanatoria produce l'effetto di validare ope legis gli atti che avrebbero potuto essere oggetto di una pronunzia di nullità, dall'altro che neppure l'intervento di una sentenza dichiarativa della nullità costituisce ostacolo alla stipulazione (questa volta in esito al raggiungimento di un accordo tra le parti) di un atto di sanatoria che operi retroattivamente eliminando la causa invalidante.

L'unico limite alla sanabilità dell'atto è costituito dalla eventuale trascrizione effettuata a favore di terzi. E' infatti evidente che, qualora Tizio abbia venduto a Caio e, in seguito, sia stata dichiarata la nullità dell'atto, la successiva vendita da Tizio a Sempronio non potrà essere pregiudicata dall'accordo successivamente raggiunto tra Tizio e Caio in esito alla produzione degli allegati di cui al II comma dell'art. 40 Legge 47/85 (copia autentica della domanda di rilascio di concessione in sanatoria).

L'eccezione rispetto ai principi generali della sanatoria qui in esame è enorme: viene infatti sostanzialmente sovvertita la portata del giudicato, sia pure con l'indispensabile limite del rispetto degli atti di alienazione del medesimo diritto che risultassero trascritti anteriormente.

Particolari problemi suscita il trattamento fiscale in relazione alla corresponsione dell'imposta di registro nota1.

Note

nota1

Prescindendo da ogni riferimento alle difficoltà di inquadramento sistematico della previsione, l'art. 2 comma 57 della Legge 662/1996 stabilisce che "dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui ai commi da 37 a 59 è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo".

Il riferimento normativo ai commi da 37 a 59 dell'art. 2 (intendendosi tali commi quelli dell'art. 662/96 della legge citata , contenenti tutte le nuove disposizioni in tema di "condono edilizio") appare difficilmente intelleggibile, dal momento che i richiamati commi contengono disposizioni del tutto eterogenee tra di loro e nulla hanno a che vedere con gli effetti della "sanatoria retroattiva".

Dal punto di vista fiscale si può comunque osservare che la fattispecie di convalida volontaria dell'atto nullo determina la "eliminazione" del vizio del negozio ed è volto alla conservazione di quest'ultimo: esso non possiede dunque nessuna efficacia dal punto di vista delle attribuzioni patrimoniali. Avrebbe dovuto conseguentemente essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa. Inspiegabilmente il legislatore ha disposto testualmente, che dall'imposta di registro da corrispondersi per l'atto stesso deve decurtarsi l'imposta già versata in sede di registrazione dell'atto dichiarato nullo; evincendosi da ciò che l'atto in questione deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale.
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Prassi collegate

  • Quesito n. 41-2008/C, Accertamento di conformità e c.d. sanatoria di diritto
  • Quesito n. 64-2008/C, Trasferimento del terreno e delle accessioni, convalida di atto nullo per mancanza delle necessarie menzione urbanistiche


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