Sospensione della prescrizione e obbligazioni solidali. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12928 del 10 maggio 2024)

In tema di operatività delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 cod.civ., la norma di cui all’art. 1310, comma 2, cod.civ., che limita l’effetto sospensivo al debitore solidale cui la causa si riferisce, è applicabile alle sole obbligazioni solidali connotate dall’eadem causa obligandi, perché la previsione, contenuta nella medesima disposizione, del regresso di chi ha dovuto pagare al creditore comune perché non beneficiario della causa di sospensione, è incompatibile con le obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo, nelle quali il coobbligato risponde per un debito altrui, con la conseguenza che, in tal caso, la causa di sospensione del corso della prescrizione esistente nel rapporto fra creditore e obbligato “diretto” si estende anche al coobbligato che risponde verso il creditore per l’interesse di quell’altro.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va premesso che nell'ambito delle obbligazioni solidali sono ricomprese sia le ipotesi in cui più condebitori condividono la medesima causa obligandi, sia quelle in cui non v'è unicità della fonte dell'obbligazione. Si pensi al caso dell'obbligazione accessoria del fidejussore, contratta nell'interesse di un altro soggetto e pur connotata dal meccanismo della solidarietà.
Ciò premesso, il II comma dell'art. 1310 cod.civ. assume in considerazione il tema della sospensione della prescrizione nei confronti dell'obbligato in solido, stabilendo che, quando se ne riscontri l'operatività nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido, essa non ha tuttavia effetto riguardo agli altri. In ogni caso il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori, ancorchè liberati in conseguenza della prescrizione. Ebbene: tale ultima regola (quella cioè del regresso) ha modo di operare soltanto in relazione alle obbligazioni solidali ove i debitori condividono la causa obligandi e non quelle (come nella fidejussione) nelle quali si riscontra un'obbligazione principale ed una accessoria. D'altronde non avrebbe senso alcuno affermare che il debitore principale che avesse pagato il creditore potesse vantare il diritto di regresso nei confronti del fidejussore.

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