Costituzione in mora nelle obbligazioni solidali



In applicazione del principio della non automaticità della propagazione degli effetti di natura personale, l'art. 1308 cod.civ. dispone che, nelle obbligazioni solidali, la costituzione in mora di uno dei condebitori non ha, di regola, effetto rispetto agli altri nota1.

L'art. 1308 cod.civ. assume naturalmente in considerazione l'efficacia diretta della intimazione quanto alla determinazione della situazione di mora per gli altri condebitori. E', in ogni caso, salvo un diverso effetto indiretto che, ancorchè negativo, si produce comunque per i condebitori solidali: quello cioè inter­ruttivo della prescrizione, che segue ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod.civ. nota2. D'altronde il medesimo art. 1308 cod.civ. contiene in questa direzione un espresso rinvio all'art. 1310 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1338/75).

Nella solidarietà attiva la costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova anche agli altri (II comma art. 1308 cod.civ.).

Note

nota1

Mazzoni, Costituzione in mora, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.383.
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nota2

Analogamente Breccia, Le obbligazioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p.184.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • MAZZONI, Costituzione in mora, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999

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