Sospensione del termine prescrizionale



La sospensione della prescrizione è correlata a fatti che giustificano l'inerzia (che pure si protrae) del titolare del diritto, determinando l'arresto della decorrenza della prescrizione. Il termine tuttavia riprende a correre una volta che sia venuta meno la causa che ha giustificato la condotta omissiva del titolare del diritto. In tal caso il periodo di tempo già maturato prima dell'intervento della causa di sospensione viene a sommarsi con quello che inizia a correre, una volta venuta meno la giustificazione dell'atteggiamento inerte del titolare del diritto nota1.

E' stato efficacemente detto che l'interruzione può essere paragonata ad un punto ideale, a partire dal quale, riportate indietro le lancette dell'orologio della prescrizione, questa inizia nuovamente a decorrere nota2. La sospensione assomiglia invece ad una parentesi, togliendo valore e significato al periodo di tempo che vi sia racchiuso e che non viene computato ai fini della maturazione della prescrizione nota3.

Si prenda in considerazione il termine prescrizionale quinquennale relativo all'azione di annullamento del contratto. Trascorsi due anni sopraggiunge un fatto sospensivo che dura otto anni: ebbene, in esito agli otto anni riprenderà il decorso della prescrizione. Tre anni più tardi la prescrizione si compie.

Analogamente si procede nell'ipotesi in cui si verifichi una pluralità di eventi sospensivi nell'ambito della decorrenza di un medesimo termine di prescrizione. Si devono sommare i vari tratti del termine prescrizionale che siano intercorsi tra le cause di sospensione, le quali valgono come altrettante parentesi rispetto all'intero termine di maturazione della prescrizione.
Giova rilevare che nelle obbligazioni solidali la causa di sospensione della prescrizione nei confronti di uno dei debitori o dei creditori solidali non ha effetto per gli altri: tuttavia quello degli altri condebitori che sia stato costretto a pagare vanta il diritto di regresso contro quelli liberati per effetto della prescrizione (art. 1310, II comma cod.civ.).

Le cause che determinano la sospensione del termine prescrizionale sono previste dagli artt. 2941 e 2942 cod.civ.

La prima norma prevede cause di sospensione, in considerazione dei rapporti tra le parti, vale a dire in considerazione dello speciale rapporto tra colui al quale tornerebbe di profitto l'efficacia estintiva della prescrizione e chi, al contrario, ne sarebbe pregiudicato nota4.

Ciò ad eccezione del caso di cui al n.8 della norma, che dispone la sospensione a vantaggio di qualunque creditore finché non ha scoperto il dolo con cui il debitore abbia occultato l'esistenza del debito, ipotesi non contrassegnata da alcun particolare rapporto tra le parti.

La prescrizione rimane pertanto sospesa, ai sensi dell'art. 2941 cod.civ. (nn. da 1 a 7) fra coniugi (nonchè, ai sensi del comma 18 dell'art. 1 della legge 76/2016, tra le parti dell'unione civile), tra esercente la responsabilità genitoriale e chi vi è soggetto, fra tutore e soggetto a tutela finché non sia reso e approvato il conto, fra curatore e soggetto a curatela, fra l'erede e l'eredità beneficiata (intesa come patrimonio separato), fra gli amministratori ed i soggetti i cui beni sono per legge soggetti ad amministrazione, finché non sia reso e approvato definitivamente il conto, fra le persone giuridiche e gli amministratori in carica per le azioni di responsabilità contro di loro. Da questo punto di vista la Corte Costituzionale ha esteso il principio, che normativamente avrebbe un ambito limitato alle società di capitali, anche alle società di persone (cfr. Corte Cost. 322/1998 in tema di società in accomandita semplice, nonchè Corte Cost. 262/2015 per le società in nome collettivo).

La seconda norma citata (art. 2942 cod.civ.) assume invece in considerazione la posizione del soggetto che sarebbe invece pregiudicato dall'effetto estintivo della prescrizione, a causa della propria situazione, indipendentemente da chi se ne avvantaggi (operando quindi nei confronti di chiunque). Il termine prescrizionale rimane pertanto sospeso per i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente finché non sia loro nominato un rappresentante legale e per sei mesi dopo la nomina di questo o dopo la cessazione dello stato d'incapacità, nonché, durante il tempo di guerra, per i militari in servizio, gli appartenenti alle forze armate dello Stato e coloro che si trovano in servizio al seguito delle forze medesime per tutto il periodo indicato dalle leggi di guerra. L'ipotesi di sospensione è stata reputata estensibile anche all'eventualità in cui il minore emancipato o l'interdetto si trovino in conflitto di interessi con il rappresentante legale (Cass. Civ. Sez.I, 2211/07).

La norma in esame non risulta applicabile, per espressa disposizione del II comma dell'art. 1166 cod.civ., al terzo possessore (per tale intendendosi il soggetto diverso sia dal titolare della proprietà, sia dal titolare del diritto reale parziario sul bene) in caso di non uso ventennale relativo a diritti reali sui beni da lui posseduti.

Devono i casi di cui agli artt. 2941 e 2942 cod.civ. essere considerati tassativi o meno? A parte le ipotesi previste da leggi speciali (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3901/92 ), secondo l'opinione del tutto prevalente nota5, non rilevano i semplici impedimenti di fatto. Se, ad esempio, uno sciopero non consente di provvedere alla notificazione di un atto di citazione, ciò non vale ad escludere il decorso del termine prescrizionale. Quando impedimenti di tal genere assumono una portata generale intervengono solitamente provvedimenti legislativi ad hoc, volti ad impedire ora il compimento della prescrizione ora della decadenza.

Sembra parzialmente contrastare quanto detto circa l'irrilevanza degli impedimenti di fatto, l'opinione della giurisprudenza secondo la quale è sospeso il decorso della prescrizione in relazione ai crediti vantati dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro subordinato ogniqualvolta esso non sia connotato da stabilità (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5604/90 ). Analogamente si può dire in riferimento al riferito caso del conflitto di interessi tra interdetto e rappresentante legale.

Note

nota1

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.159.
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nota2

Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol.I, Genova, 1978, p.408.
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nota3

In questo senso Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.152.
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nota4

Si parla a questo proposito di cause di interruzione "bilaterali" (Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.116), in relazione alla "convenienza di far valere il rapporto verso determinate persone rispetto alle quali il soggetto si trova in una posizione particolare" (Barbero, op.cit., p.160), contrapposte a quelle cause previste dall'art.2942 cod.civ., aventi carattere "assoluto", poiché possono essere fatte valere verso chiunque.
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nota5

Cfr. Santoro Passarelli, op.cit., p.118.
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Bibliografia

  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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