Società a responsabilità limitata. Sulla cedibilità del diritto di opzione in pendenza del termine per l'esercizio dello stesso in relazione al deliberato aumento del capitale. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 9460 del 9 aprile 2021)

Il socio, anteriormente alla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione, può liberamente cedere il diritto stesso a terzi non soci, salva la contraria previsione dello statuto dettata in tema di aumenti di capitale mediante nuovi conferimenti, e sempre che lo stesso statuto non limiti la circolazione delle partecipazioni sociali.

Commento

(di Daniele Minussi)
In che cosa si sostanzia il diritto di opzione attribuito ad un socio in relazione ad operazione di aumento del capitale sociale? Esso consta nel diritto potestativo di sottoscrivere una quota del capitale sociale di nuova emissione. Più in generale il patto di opzione è quell'accordo in base al quale l'opzionario vanta il diritto a perfezionare un contratto in forza della propria dichiarazione unilaterale recettizia effettuata nei termini stabiliti. Diversamente rispetto al contratto preliminare c.d. unilaterale (nel quale, similmente all'opzione una sola delle parti è da considerarsi vincolata), nell'opzione vi è la possibilità di perfezionare il vincolo contrattuale per effetto della volontà unilaterale del titolare del diritto. Ciò premesso, cosa riferire della cedibilità di tale posizione soggettiva? Se essa deve rispettare, in generale, le regole proprie della cessione del contratto, nell'ambito in parola la cornice normativa è costituita dalle regole proprie della cessione delle partecipazioni sociali peculiari del soggetto societario. Così sarà libera la cedibilità del diritto a terzi nell'ipotesi in cui, trattandosi di società di capitali, non vi siano limiti statutari relativi alla cessione delle quote o delle azioni. Sussistendo, al contrario, dette limitazioni, la cessione non risulterà praticabile.

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