"Seri motivi" di deroga al criterio preferenziale di assegnazione al maggior quotista e scioglimento della comunione ereditaria. Potere discrezionale del giudice. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22663 del 5 novembre 2015)
Deve essere cassata con rinvio la decisione che nello scioglimento della comunione ereditaria applica il criterio del maggior quotista non ritenendo rientrante fra i seri motivi per derogarvi la presenza di un’impresa all’interno dell’immobile non facilmente divisibile che così perderebbe l’avviamento commerciale ben potendo detti motivi ancorarsi a una valutazione dell’interesse economico anche di uno solo dei condividenti.