"Seri motivi" di deroga al criterio preferenziale di assegnazione al maggior quotista e scioglimento della comunione ereditaria. Potere discrezionale del giudice. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22663 del 5 novembre 2015)

Deve essere cassata con rinvio la decisione che nello scioglimento della comunione ereditaria applica il criterio del maggior quotista non ritenendo rientrante fra i seri motivi per derogarvi la presenza di un’impresa all’interno dell’immobile non facilmente divisibile che così perderebbe l’avviamento commerciale ben potendo detti motivi ancorarsi a una valutazione dell’interesse economico anche di uno solo dei condividenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie un fabbricato caduto in successione ereditaria doveva esser diviso tra due fratelli. Uno di essi vantava la proprietà della maggior parte dell'immobile, mentre l'altro vi gestiva un'attività di bar-ristorante. Nel corso del giudizio d'appello l'intero bene veniva assegnato al primo sulla scorta del criterio di cui all'art.720 cod.civ.. Non è stato tuttavia tenuto conto del criterio derogatorio che consente di disporre diversamente sussistendo "seri motivi", tale ben potendo configurarsi la considerazione dell'interesse economico del condividente che svolgeva un'attività d'impresa nello stabile oggetto della divisione.

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