Scioglimento della comunione legale col passaggio in giudicato della sentenza di separazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5972 del 16 aprile 2012)

Lo scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi si verifica ex nunc con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale; poiché l'appello proposto con esclusivo riferimento all'addebito, all'affidamento dei figli e agli aspetti economici della separazione segna acquiescenza alla pronuncia sulla separazione, e quindi definitività della stessa, quale parte autonoma della decisione, deve escludersi che la pendenza del gravame su tali aspetti precluda il passaggio in giudicato della separazione stessa e impedisca la cessazione del regime di comunione legale, cessazione alla quale si riconnettono l'inoperatività del complesso normativo di cui agli artt. 177 e ss. c.c. e l'automatica instaurazione delle regole proprie della comunione legale, ivi compresa quella, ex art. 1103 c.c., che abilita ciascun contitolare a disporre del suo diritto nei limiti della quota senza il consenso dell'altro comunista.

Commento

(di Daniele Minussi)
Viene ribadita l'operatività ex nunc a far tempo dal giudicato raggiunto sulla separazione personale tra i coniugi degli effetti patrimoniali con riferimento allo scioglimento della comunione legale dei beni, indipendentemente dall'eventuale prosieguo della vertenza riguardante l'addebito.

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