Ripartizione delle spese condominiali: il principio millesimale è liberamente derogabile dal regolamento contrattuale unanimemente adottato. (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 22824 del 7 ottobre 2013)

In materia di condominio, è valida la disposizione del regolamento condominiale, di natura contrattuale, secondo cui le spese generali e di manutenzione delle parti comuni dell'edificio vanno ripartite in quote uguali tra i condomini, giacché il diverso e legale criterio di ripartizione di dette spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino (art. 1123 c.c.) è liberamente derogabile per convenzione (quale appunto il regolamento contrattuale di condominio), né siffatta deroga può avere alcuna effettiva incidenza sulla disposizione inderogabile dell'art. 1136 c.c. ovvero su quella dell'art. 69 disp. att. c.c., in quanto, seppure con riguardo alla stessa materia del condominio negli edifici, queste ultime disciplinano segnatamente i diversi temi della costituzione dell'assemblea, della validità delle deliberazioni e delle tabelle millesimali.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione, pur riferibile ad una fattispecie disciplinata nel tempo antecedente la riforma operata in materia con la legge 220/2012 possiede valenza attuale: infatti l'art.1123 cod.civ. non è stato modificato dalla novella e non possiede natura imperativa.

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