Rilevanza dell'aspetto temporale e diritto di usufrutto. Cessione pro quota dell'usufrutto vitalizio e premorienza del cessionario rispetto all'usufruttuario cedente. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8911 del 4 maggio 2016)
A norma degli artt. 979 e 980 c.c. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario o, qualora sia concesso pro quota ad una pluralità di soggetti (e in assenza di usufrutto congiuntivo, che comporta l'accrescimento a favore dei superstiti), quella di ciascuno di essi per la quota attribuita; l'usufruttuario, peraltro, con atto inter vivos, può cedere il suo diritto (o la quota a lui spettante) per un certo tempo o per tutta la sua durata, sicché, in tale evenienza, il diritto limitato di godimento è suscettibile di successione mortis causa ove il cessionario deceda prima del cedente, perdurando fino a quando rimanga in vita quest'ultimo.