Riciclaggio: obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Sospetto non è certezza. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 29391 del 14 novembre 2024)

In tema di disciplina antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nasce dall’operazione stessa e non richiede la certezza del compimento di un reato a monte e della finalità di riciclaggio dell’operazione. La segnalazione deve essere fatta sulla base di un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni a eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia invero appare banale nella sua enunciazione circa la non indispensabilità, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta da parte del professionista, della certezza che sia stato posto in essere un reato a monte dell'operazione da segnalare. In effetti non si vede come poter diversamente opinare. La qualificazione di "sospetta" dell'operazione segnalanda ne manifesta una caratteristica ipotetica e non sicura. Se il soggetto tenuto alla segnalazione, ai fini del suo compimento, dovesse trovarsi in una situazione tale da eliminare ogni dubbio (cioè in una situazione di "certezza" in ordine al compimento del reato) non già sarebbe tenuto ad una SOS, ma ad una vera e propria denuncia penale.

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