Revocazione delle disposizioni testamentarie per sopravvenienza di figli. Presupposti: vittorioso esperimento dell'azione di accertamento della filiazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 169 del 5 gennaio 2018)
In tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687, comma I, c.c. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, ne segue che il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi, in virtù del combinato disposto dell'art. 277, comma I e 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo il fatto che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.