Requisiti ai fini della prelazione in tema di trasferimento di impresa familiare ex art. 230 bis cod.civ. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 10147 del 21 aprile 2017)

In tema di impresa familiare, è sufficiente, ai fini dell’operatività della prelazione di cui all’art. 230-bis, comma V, c.c., una volta accertata la partecipazione all’attività, che vi sia stato un trasferimento d’azienda affinché il familiare partecipe possa essere messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto, risultando del tutto ininfluente che la cessione avvenga mediante conferimento in una società di persone, di cui il titolare dell’azienda stessa conservi un ruolo dominante quale socio illimitatamente responsabile ed amministratore, poiché la norma tutela il familiare estromesso e non colui che sia stato incluso nella vicenda traslativa, senza che rilevi il requisito dell’estraneità di cui all’art. 732 c.c., norma richiamata dall’art. 230-bis solo “in quanto compatibile”.
La prelazione prevista dalla norma in favore del familiare, nel caso di alienazione dell'impresa di cui è partecipe, è una prelazione legale, che consente il riscatto nei confronti del terzo acquirente, senza che all'applicazione di tale istituto possa essere d'ostacolo la mancanza di un sistema legale di pubblicità dell'impresa familiare, avendo il legislatore inteso tutelare il lavoro più che la circolazione dei beni. Ciò posto, ai fini dell'operatività della disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 230 bis c.c., una volta accertata la partecipazione ad una impresa familiare, è sufficiente che vi sia trasferimento di azienda affinché il partecipe debba essere messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di prelazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Spetta la prelazione al familiare escluso dalla costituzione della società effettuata mediante conferimento, da parte del titolare, dell'azienda facente capo all'impresa familiare? La risposta della S.C. è affermativa, quand'anche l'imprenditore avesse conservato nella neocostituita entità societaria il ruolo di socio amministratore illimitatamente responsabile. Anche in questo caso, infatti, si ha "trasferimento" della titolarità dell'azienda, la quale viene ad essere acquisita da un soggetto terzo (tale la società conferitaria). Va tuttavia detto come, nella fattispecie, il familiare retraente fosse stato estromesso dalla compagine sociale. Ovviamente differente sarebbe stata l'ipotesi in cui nella stessa avessero rinvenuto spazio tutti i soggetti già collaboratori nell'impresa familiare.

Aggiungi un commento