Quote di società e azienda: come opera la collazione? Omissione della domanda di divisione: conseguenze. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 2505 del 27 gennaio 2022)

In caso di collazione di una donazione, non rileva la determinazione del valore del bene alla data di apertura della successione, allorquando non risulti anche avanzata la domanda di divisione, cui la collazione è funzionale, ma sia stata proposta la sola domanda di accertamento della natura parzialmente simulata di una vendita (nella specie, di quote societarie), il che impone unicamente di verificare se alla data della stessa vi fosse la dedotta sproporzione integrante gli estremi di un atto di liberalità.
In tema di collazione, la cessione di quote societarie va tenuta distinta da quella d'azienda, atteso che, mentre la prima è soggetta alla disciplina propria della collazione dei beni mobili ex art. 750 cod.civ., in quanto attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria e non un diritto reale sul patrimonio societario, distinto dalle persone dei soci, sebbene, ai fini della valutazione delle quote ai sensi dell'art. 2289 cod.civ., debba aversi riguardo alle varie componenti del patrimonio societario, oltreché al valore di avviamento e della futura redditività dell'impresa, la seconda è, invece, soggetta alle modalità previste per i beni immobili, ex art. 746 cod.civ., in quanto rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, sicché, ove si proceda per imputazione, deve tenersi conto del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, e non di quello delle singole cose.

Commento

(di Daniele Minussi)
Due gli aspetti problematici assunti in considerazione distinta dalla S.C.. Il primo ha a che fare con la non rilevanza dell'aspetto della determinazione del valore del bene al tempo dell'apertura della successione quando la domanda giudiziale introdotta sia imperniata sull'accertamento della natura simulata della vendita (nella specie: delle quote di una società, effettuata per un prezzo minimale). Quando infatti non sia stata parallelamente introdotta domanda di divisione, previa collazione, si palesa irrilevante l'apprezzamento di ogni ulteriore tematica. Il secondo ha a che fare con le modalità di esecuzione della collazione. Venendo in considerazione quote di società, occorrerà seguire le regole proprie della collazione di beni mobili (art. 750 cod.civ.). Quando invece venga in considerazione un'azienda, le regole saranno quelle della collazione di beni immobili (art. 746 cod.civ.). Nello stesso senso si veda Cass. civile, sez. II 2019/10756.

Aggiungi un commento