Quote di partecipazione in società e azienda. Modalità di esecuzione della collazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10756 del 17 aprile 2019)

La quota di società è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art. 750 c.c. per i beni mobili, poiché - non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci - attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria. La collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, va compiuta, invece, secondo le modalità indicate dall'art. 746 c.c. per gli immobili, sicché - ove si proceda per imputazione - deve aversi riguardo al valore non delle singole cose, ma a quello assunto dalla detta azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quando scatta a carico di uno dei coeredi l'obbligazione collatizia avente ad oggetto quote di società ovvero una quota di azienda a quale norma fare riferimento? Prima di dare risposta alla domanda, giova ragionare sulla differente natura giuridica dei due cespiti in parola. Mentre infatti la partecipazione sociale non è certo un bene immobile, l'azienda è variamente qualificabile. Essa non consiste nei singoli beni, ma nella considerazione unitaria degli stessi (essendo stata variamente qualificata: da universalità di diritto a bene composto funzionale). Da qui la distinzione operata dalla interessante pronunzia della S.C.: mentre la partecipazione sociale può essere considerata come bene mobile (in questo senso si veda già Cass. Civ., Sez. II, 20258/2014) l'azienda, dotata di una propria indubbia "materialità" (pur dovendosi notare come l'avviamento non possa sicuramente essere reputata tale) per tale motivo verrebbe trattata al pari dei beni immobili. Ne discende come nella prima ipotesi si sia fatto rinvio all'art. 750 cod.civ. dettato per i beni mobili, nel secondo all'art. 746 cod.civ. per gli immobili. Sul tema si veda la risalente Cass. Civ. Sez.II 4009/1981 secondo la quale la collazione per imputazione dell'azienda donata operata in sede di divisione ereditaria resta sottratta ai criteri concernenti i singoli beni, mobili o immobili,che compongono l'azienda medesima, (artt 746 e 750 cod civ), dovendo essere effettuata alla stregua del valore da essa assunto quale complesso unitario organizzato per fini produttivi, al tempo dell'aperta successione.

Aggiungi un commento