Può l'amministratore di condominio agire contro il venditore-costruttore dell'edificio per far valere gravi difetti di costruzione ex art. 1669 cod.civ.? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9911 del 19 aprile 2017)

Sussiste la legittimazione ad processum dell’amministratore, anche a prescindere dall’esistenza, dalla prova e dal quorum della delibera di autorizzazione a proporre la domanda giudiziale laddove egli risulta legittimato a proporre l’azione di cui all’art. 1669 c.c., relativa ai gravi difetti di costruzione che possano porre in pericolo la sicurezza dell’edificio condominiale, anche senza preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La legittimazione attiva in ordine all'azione ex 1669 cod.civ. compete non soltanto al committente (nei confronti dell'appaltatore), ma anche all'acquirente nei confronti del venditore-costruttore. Nell'ipotesi in cui l'edificio sia costituito in condominio, la legittimazione attiva in ordine al promovimento dell'azione per vizi gravi della costruzione compete all'amministratore, anche senza che vi sia la prova della specifica autorizzazione all'azione da parte dell'assemblea.

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