Producono effetto gli accordi transattivi sottoscritti dai coniugi in corso di separazione quand'anche non omologati dal Giudice? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24621 del 2 dicembre 2015)

Nel giudizio di impugnazione della sentenza di separazione personale che abbia, altresì, provveduto per le attribuzioni patrimoniali richieste da coniugi, avente fondamento sul dissenso in ordine a queste ultime, è valido ed efficace l'accordo transattivo intervenuto tra i coniugi che, in virtù dello stesso, abbiano successivamente abbandonato il giudizio di appello. In tale contesto non può, pertanto, fondatamente affermarsi la inefficacia dell'anzidetto accordo in quanto non trasfuso in un atto sottoposto al giudice per la omologazione. (Nella specie la Corte territoriale, facendo proprio un principio applicabile alle ipotesi di separazione consensuale, ha errato nel ritenere che le parti non potessero validamente regolamentare interessi di carattere patrimoniale ai margini del giudizio di separazione, pendente in grado di appello e proprio in relazione alla composizione del relativo contrasto e che, quindi, fosse privo di effetti l'accordo transattivo raggiunto nel corso del giudizio stesso, abbandonato a seguito di questo).

Commento

(di Daniele Minussi)
Sullo sfondo della pronunzia il tema, invero tormentato, della latitudine dell'autonomia negoziale dei coniugi in riferimento agli accordi intesi a disciplinare le conseguenze economico-patrimoniali della crisi familiare. E' giuridicamente valido, vincolante ed efficace l'accordo raggiunto dai coniugi a margine del procedimento di separazione personale? Nel caso di specie ci si riferiva ad una transazione conclusa tra le parti nelle more del giudizio di appello nella causa di separazione personale, al di fuori di qualsiasi controllo giudiziale. La risposta della S.C. è affermativa, sia pure in relazione al contenuto dell'accordo transattivo che si riferisca a diritti disponibili.

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