Prescrizione dei diritti scaturenti da contratto preliminare di vendita immobiliare e consegna anticipata dell'immobile. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16629 del 3 luglio 2013)
La sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta, per il promissario acquirente che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e la detenzione anticipate della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 c. c., della cosa stessa e degli eventuali frutti (condictio indebiti ob causam finitam), non un'obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo successivo al compimento della prescrizione.