Preliminare di preliminare e diritto del mediatore alla provvigione. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 31431 del 13 novembre 2023)

Il c.d. “preliminare di preliminare”, pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 cod.civ., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato e, conseguentemente, non viene a costituire un “affare” idoneo, ex artt. 1754 e 1755 cod.civ., a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti medesime.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. ribadisce il proprio orientamento: nell'ipotesi di conclusione di un accordo qualificabile come "prelminare di preliminare" non può dirsi concluso alcun "affare". Ne segue che non sia sorto in capo al mediatore alcun diritto alla provvigione (in questo senso si veda Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 28879/2022; Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 32066/2021).

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