Prelazione in tema di beni culturali: non sussiste in caso di cessione di quota di comproprietà di un’azienda comprendente beni immobili di interesse culturale. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 501 dell’8 febbraio 2016)
Ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), l’Amministrazione ha “facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società”. L’esercizio del diritto di prelazione presuppone, pertanto, un trasferimento a titolo oneroso del bene culturale o, comunque, un conferimento dello stesso in società e non la cessione (di una quota) d'azienda.