Prelazione agraria: natura recettizia della dichiarazione dell'affittuario, Irrevocabilità della proposta durante il termine legale per l’accettazione. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12883 del 22 giugno 2016)

La dichiarazione dell'affittuario di fondo agrario di voler esercitare la prelazione in caso di vendita, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590/1965, integra un atto unilaterale recettizio, sicché produce effetto solo nel momento in cui giunga a conoscenza del destinatario o in cui deve reputarsi da questi conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo.
Il diritto di prelazione agraria si esercita secondo lo schema normativo di cui agli artt. 1326 e 1329 c.c., sicché la denuntiatio non è revocabile durante il termine di trenta giorni previsto per l'accettazione della proposta, considerato che la trasmissione del preliminare ha tutti i connotati della proposta contrattuale e che la possibilità di revoca mal si concilierebbe con la natura, di atto unilaterale di adempimento di obbligo legale, destinato a rendere attuale l'altrui diritto soggettivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se appare quasi scontata la conclusione in tema di natura recettizia della accettazione della proposta contrattuale da parte del prelazionario, meno banale è la decisione che sancisce l'irretrattabilità della proposta inviata a quest'ultimo dal proprietario del fondo. Nel caso di specie infatti era stato notificato al titolare del diritto di prelazione addirittura un preliminare di vendita, contenente tutti gli elementi atti a consentire l'esercizio di tale diritto. Successivamente il proprietario del fondo aveva inviato un telegramma mediante il quale comunicava di aver risolto tale vincolo e che, conseguentemente, non era più intenzionato a vendere. Il Giudice di seconde cure aveva sostanzialmente accolto l'impostazione in base alla quale la revoca della proposta poteva sortire effetto, in base al principio generale per cui, se giunta prima dell'accettazione, avrebbe impedito il perfezionamento del contratto. La S.C. va invece di diverso avviso: la natura legale della prelazione renderebbe irrevocabile la proposta quantomeno nei limiti dei trenta giorni previsti dall'art.8 della legge 1965/590. Ma la natura legale possiede già i suoi effetti peculiari nella opponibilità esterna del vincolo: perchè estenderla ad aspetti non previsti dal legislatore?

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