Penale di importo identico a quello della provvigione del mediatore. Clausola vessatoria? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 27344 del 19 settembre 2022)

In tema di mediazione, qualora sia previsto in contratto - per il caso in cui il conferente l’incarico rifiuti, anche ingiustificatamente, di concludere l’affare proposto dal mediatore - un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l’ipotesi di conclusione dell’affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell’articolo 1469 bis, comma primo, cod. civ. (ora articolo 33, comma primo, codice del consumo), salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell’affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l’attività sino a quel momento esplicata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Appare evidente come, al di là della considerazione della definizione e/o della formulazione della clausola che preveda la corresponsione in favore del mediatore di una somma di importo analogo a quello della provvigione nell'ipotesi di rifiuto ingiustificato della parte di concludere il contratto, essa appaia logicamente equivalente alla situazione in cui la parte concluda la trattativa "tagliando fuori" il mediatore, rifiutando di corrispondergli la provvigione. Ecco perchè la S.C. ne ha sancito la legittimità , sia pure subordinatamente all'indicazione che la somma sia in tal caso dovuta a fronte dell'attività svolta.

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