L'art.
35 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n.
206 che ha abrogato l'analoga disposizione di cui all'art.
1469 quater cod.civ., come modificato dall'art.
25 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52) dispone, al II comma, un criterio interpretativo speciale che rieccheggia quello di cui all'art.
1370 cod. civ. (
interpretatio contra stipulatorem )
nota1.
La norma, riferendosi ai contratti proposti per iscritto al consumatore, prevede infatti che, in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore, cioè il soggetto che non ha predisposto la clausola
nota2. Questa regola non è priva di eccezioni. Il III comma della norma in esame stabilisce infatti che tale criterio ermeneutico non rinviene applicazione nelle ipotesi di cui al'art.
37 del Codice del consumo (vale a dire quando sia stata proposta azione inibitoria).
Note
nota1
Così, sia pure sotto il vigore della previgente disciplina codicistica, Salanitro, La direttiva comunitaria sulle "clausole abusive" e la disciplina dei contratti bancari, in Banca, borsa, titoli di credito, 1993, vol. I, p. 550; Pardolesi, Clausole abusive, pardon vessatorie: verso l'attuazione di una direttiva abusata, in Riv.crit.dir.priv., 1995, p. 540.
top1nota2
Rizzo, Trasparenza e "contrattti del consumatore", Napoli, 1997, p. 91; Patti, Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, tomo I, Torino, 1999, p. 351.
top2Bibliografia
- PARDOLESI, Clausole abusive pardon vessatorie: verso l'attuazione di una direttiva abusata, Riv.crit.dir.priv., 1995
- PATTI, Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore, Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, I, 1999
- RIZZO, Trasparenza e contratti del consumatore: la novella al Codice civile, Napoli, 1997
- SALANITRO, La direttiva comunitaria sulle clausole abusive e la disciplina dei contratti bancari, Banca borsa titoli di credito , I, 1993