Orario apposto al testamento pubblico. Rilevanza penale dell'eventuale imprecisa determinazione dello stesso. (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 16949 del 17 aprile 2024)

Non ha rilievo, ai fini dell’imputabilità per responsabilità del notaio, la denuncia di testamento falso quando riguarderebbe solo la precisa determinazione dell’orario, giacché non sarebbe ragionevole muovere un’accusa di falso a un notaio unicamente sulla base di una differenza trascurabile tra quanto riportato nell’atto e quanto risultante alla denunciante, essendo il significato dell’opera del notaio ben più ampio e riguardante l’intera sua condotta professionale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non sarebbe sufficiente ai fini di qualificare il testamento come "falso" (situazione dalla quale conseguirebbe a carico del notaio in primis un'imputazione per falso ideologico, a tacere delle ulteriori conseguenze di natura penale che non potrebbero escludersi) la discrepanza dell'indicazione dell'orario rispetto a quella effettivamente risultante da altri indici. E' questa la decisione della S.C. in una concreta fattispecie nella quale, con tutta evidenza, l'ora del perfezionamento dell'atto non rivestiva una importanza cruciale.

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