Operatività del criterio di prevenzione e regolamento locale che preveda una distanza tra le costruzioni superiore a quella legale. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 10318 del 19 maggio 2016)

Deve ritenersi che un regolamento locale che si limiti a stabilire una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal codice civile all’art. 873 cod.civ., senza imporre un distacco minimo delle costruzioni dal confine, non incide sul principio della prevenzione, come disciplinato dal codice civile e non preclude, quindi, al preveniente la possibilità di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni, nè al prevenuto la corrispondente facoltà di costruire in appoggio o in aderenza, in presenza dei presupposti previsti dagli articoli 874, 875 e 877 cod.civ..

Commento

(di Daniele Minussi)
Le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale circa l’applicabilità del criterio di prevenzione allorquando il regolamento locale imponga una distanza minima tra le costruzioni maggiore di quella prevista dall'art. 873 cod.civ. senza peraltro parallelamente prescrivere il rispetto di una distanza minima delle costruzioni dal confine nè vietando la costruzione in appoggio o in aderenza.
In tale ipotesi, questa la portata della decisione, continua a valere il principio della prevenzione.
In base ad esso infatti il confinante che costruisce per primo viene a condizionare la scelta del vicino. Al primo, vale a dire al preveniente, è data una triplice facoltà. Egli può edificare rispettando una distanza dal confine pari alla metà di quella imposta dal codice, oppure può farlo sul confine, oppure ancora ad una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta. A fronte di ciò il confinante che costruisce successivamente, a propria volta nella prima ipotesi deve costruire anch’egli ad una distanza dal confine pari alla metà di quella prevista, in modo da rispettare il prescritto distacco legale dalla preesistente costruzione. Nella seconda può chiedere la comunione forzosa del muro sul confine (art. 874 cod. civ.) o realizzare la propria fabbrica in aderenza allo stesso (art. 877 primo comma cod. civ.). Nella terza, infine può chiedere la comunione forzosa del muro e avanzare la propria fabbrica fino ad esso, occupando lo spazio intermedio, dopo aver interpellato il proprietario se preferisca estendere il muro a confine o procedere alla sua demolizione (art. 875 cod. civ.). In alternativa, può costruire in aderenza (art. 877 secondo comma cod. civ.) o rispettando il distacco legale dalla costruzione del preveniente.
Naturalmente il criterio della prevenzione potrebbe essere espressamente escluso dai regolamenti locali (ciò che non si vada nel caso in esame), stabilendo una distanza minima delle costruzioni dal confine o negando la possibilità di costruire in appoggio o in aderenza.

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