Obbligo di consentire l’accesso e il passaggio sul proprio fondo. Servitù o obbligazione propter rem? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5012 del 2 marzo 2018)

Gli accessi e il passaggio che, ai sensi dell'art. 843 c.c., il proprietario deve consentire al vicino per l'esecuzione delle opere necessarie alla riparazione o manutenzione della cosa propria, dando luogo ad un'obbligazione propter rem, non possono determinare la costituzione di una servitù, ma si risolvono in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per una utilità occasionale e transeunte del vicino, avente per contenuto il consenso all'accesso ed al passaggio che il soggetto obbligato è tenuto a prestare.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette in luce la natura della prescrizione di cui all'art. 843 cod.civ., che non concreta a carico del fondo che vi è soggetto un peso assimilabile alla servitù prediale. Si tratta di un ben differente onere, avente natura assolutamente sporadica e, per di più, meramente potenziale al quale si addice la qualificazione in chiave di obbligazione propter rem.

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