Nullità del contratto per violazione di norme imperative. Specifici requisiti afferenti all'oggetto del contratto. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 26487 del 10 ottobre 2024)

In tema di invalidità del contratto per contrarietà a norme imperative, le disposizioni che, anche a prescindere dalla pattuizione delle parti, impongono all’oggetto del contratto determinate caratteristiche sono norme di validità, non già di comportamento dei contraenti, e la loro violazione determina la nullità del negozio per impossibilità (o illiceità) dell’oggetto e non la mera responsabilità da inadempimento. (Fattispecie relativa ad un contratto di vendita e ad un collegato contratto di leasing di un’imbarcazione, realizzata in violazione delle norme CE imponenti determinati requisiti di costruzione e progettazione, posti a tutela dell’interesse generale alla sicurezza della navigazione)

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia riconduce alla nullità virtuale del contratto la condizione giuridica di quell'accordo che abbia avuto ad oggetto un bene non rispondente alla specifica normativa per lo stesso prevista a protezione della sicurezza. L'invalidità va ricercata sia nelle caratteristiche dell'oggetto, sia nell'elemento causale del contratto: infatti l'illiceità dell'oggetto viene a implicare una parallela contaminazione della causa quando il consenso delle parti abbia assunto in considerazione quello specifico contenuto contrattuale.

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