Nozione di "finanziamento" dei soci ai sensi dell'art. 2467 cod.civ.. Postergazione del rimborso rispetto a quello dei crediti di terzi doversi dai soci. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 3017 del 31 gennaio 2019)
La nozione di "finanziamento dei soci a favore della società" di cui all'art. 2467 c.c. non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati "in qualsiasi forma" e, quindi, ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l'eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito.