Mutuo fondiario non è mutuo di scopo: l'utilizzo peculiare della somma erogata non può essere invocato per invocare la nullità del contratto. (Tribunale di Chieti, sez. dist. Ortona, sent. n. 219 del 2 novembre 2017)

Deve escludersi la nullità del contratto di mutuo laddove il denaro è stato effettivamente erogato mediante accredito della somma sul conto corrente e la successiva utilizzazione, da parte della società mutuataria, di parte delle somme ricevute, al fine di estinguere passività accumulate da altra società nei confronti del medesimo istituto di credito, costituisce un fatto riconducibile esclusivamente a una sua libera iniziativa di detta mutuataria, del tutto estraneo alla causa del contratto e cronologicamente successivo rispetto alla conclusione: una volta erogato il finanziamento, la società ha avuto la libera disponibilità delle somme ricevute, dato che il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il mutuo fondiario erogato in favore di una società di capitali viene impiegato in parte per ripianare le passività che altra compagine sociale a base personale aveva nei confronti dell'istituto di credito mutuante. Secondo la Corte di merito, la natura fondiaria del mutuo stipulato non lo qualifica quale mutuo di scopo, non potendo essere invocata nè una difettosità causale dell'atto, nè la sua eventuale natura simulata. Resta sullo sfondo la rispondenza dell'atto all'interesse sociale e la finalizzazione dell'azione degli amministratori al perseguimento dell'oggetto della società.

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