Mutuo consenso: collegamento formale tra accordo risolutorio ed atto antecedente. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 20445 del 6 ottobre 2011)

Il mutuo dissenso costituisce un atto di risoluzione convenzionale (o un accordo risolutorio), espressione dell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio, anche indipendentemente dall'esistenza di eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditivi o modificativi dell'attuazione dell'originario regolamento di interessi, dando luogo ad un effetto ripristinatorio con carattere retroattivo, anche per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali; tale effetto, infatti, essendo espressamente previsto ex lege dall'art. 1458 c.c. con riguardo alla risoluzione per inadempimento, anche di contratti ad effetto reale, non può dirsi precluso agli accordi risolutori, risultando soltanto obbligatorio il rispetto dell'onere della forma scritta ad substantiam.

Commento

(di Daniele Minussi)
Al di là della portata della pronunzia, la cui statuizione si impernia sulla forma dell'accordo risolutorio (la quale deve indispensabilmente conformarsi a quella del contratto cui si riferisce, contratto che, avendo quale oggetto diritti reali immobiliari, deve essere perfezionato per iscritto ad substantiam actus), la rilevanza della statuizione della S.C. si estrinseca nel puntualizzare che la risoluzione per mutuo consenso a) può essere indipendente dal sopraggiungere di eventi fattuali nuovi, b) può possedere effetti retroattivi, c) è connotata da un'efficacia ripristinatoria.

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