Mancata trascrizione della domanda giudiziale relativa all'accertamento della violazione delle distanze legali tra costruzioni. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 29473 del 7 novembre 2025)

Nel caso in cui la domanda volta all’accertamento della violazione delle distanze legali e alla condanna all’arretramento della costruzione non sia stata trascritta ex art. 2653, n. 1 o n. 5, cod.civ., la relativa sentenza di accoglimento non è opponibile all’acquirente a titolo particolare dal convenuto, il quale non sia stato evocato in giudizio o non vi abbia comunque preso parte, senza che possa rilevare la sua conoscenza di mero fatto della pendenza della lite

Commento

(di Daniele Minussi)
La trascrizione delle domande giudiziali possiede effetti "prenotativi" rispetto alla opponibilità degli effetti della sentenza che la segue. Se nel tempo intercorrente tra l'instaurazione del giudizio e la pronunzia che lo definisce il proprietario dell'immobile lo aliena, in difetto di esecuzione della formalità pubblicitaria, all'acquirente non è pertanto opponibile la pronunzia giudiziale. Non gioverebbe, a questo scopo, neppure la conoscenza di fatto della controversia da parte di quest'ultimo.

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